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DM. 53 del 21 giugno 2007
Graduatorie d'istituto

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Testo del Decreto Allegati Moduli per la presentazione delle domande
 Modello A2
 Modello B
Modello per la segnalazione di errori nell'elenco delle sedi assegnate Modello per la segnalazione di errori nell'assegnazione dei punteggi  

FAQ

Titoli di accesso

D: Dove e come inserire il Diploma Accademico di II Livello?
R: Dire che la cosa sia chiara è decisamente un azzardo. Io suggerisco alcune possibili soluzioni ma, temo, ci sarà in proposito parecchio contenzioso. Mettiamo però almeno qualche paletto di riferimento.
1. Tutto ciò che riguarda la valutazione dei titoli di accesso verrà totalmente rifatta ed è quindi sicuramente possibile scegliere di inserire come titolo di accesso (per es. perchè più conveniente per il punteggio derivante dal voto) il Diploma Accademico di II Livello. Si tratta di una possibilità chiaramente espressa nell'Art. 1 comma 1.c). In proposito semmai si apre un problema che è probabilmente sfuggito in quanto se da un lato la norma sembra equiparare sul piano giuridico (Cioè per l'ammissione a posti pubblici) i vecchi diplomi ai Diplomi di II Livello non vi è alcun riferimento ai diplomi finali di I Livello che alla lettura della norma sembrano essere esclusi quali titoli di accesso. Il problema non si pone se in riferimento ai vecchi titoli (seppure è bene ricordare che negli atti di ammissione al II Livello questo titolo viene considerato superiore al vecchio diploma) quanto piuttosto per i nuovi diplomati in quanto determina una situazione per la quale coloro che dopo il compimento medio hanno scelto di seguire il vecchio ordinamento (2 anni) hanno un titolo valido mentre coloro che hanno seguito il nuovo ordinamento (3 anni) non ne sono in possesso.
2. Dalla medesima norma è possibile dedurre che il vecchio diploma ed il diploma di II livello sono titoli di pari livello seppure differenti e sarebbe quindi lecito attendersi una valutazione (a seconda del titolo d'accesso scelto l'uno o l'altro) del secondo titolo nel punto 1a della pagina 3.

D: Come si calcola il punteggio del titolo di accesso?
R: E' innanzitutto necessario ricondurre il punteggio in Centodecimi se si tratta dei vecchi diplomi in Decimi. Fate la semplice equazione
voto del titolo:10 = X sta a 110    da cui
X = Voto del titolo x 110 / 10
Il punteggio si ottiene sommando il valore di base (12 punti) a 0,5 punti per ogni voto superio a 76 del titolo. La lode porta ad un'ulteriore aggiunta di 4 punti.

 

Titoli di Servizio

D: L'insegnamento presso le scuole civiche o comunali dove va inserito?
R: la norma è stata scritta per la genericità delle classi di concorso è richiede qualche interpretazione per poter essere applicata con certezza.
In attesa di ciò, visto che la nota 19) al punto D parla di insegnamenti "curricolari  rispetto all'ordinamento delle scuole stesse" direi che l'insegnamento di uno strumento (debitamente certificata) possa rientrare nei servizi specifici (Lettera D punto 1) valutati quindi con metà punteggio rispetto all'insegnamento in una SMIM.

D: L'insegnamento presso le bande può essere inserito? Dove?
R: Ancora più incerto risulta questo aspetto. Molto dipende dal tipo di certificazione. Se si tratta di incarichi formalmente stipulati da enti pubblici e nei quali viene indicato con precisione l'insegnamento di uno strumento, potrebbe applicarsi quanto detto per le Scuole Comunali, in caso contrario potrebbero rientrare più propriamente  nei punti 2 o 3 a seconda del tipo di certificazione del servizio. Nel dubbio indicate la soluzione più conveniente, ovviamente, allegando la certificazione relativa sarà compito dell'amministrazione verificare la corretta interpretazione della norma.

Titoli artistici

D: E' necessario certificare il punteggio precedentemente acquisito o è sufficiente riportarne gli estremi?
R: la nota 10 del modulo indica con chiarezza che non è prevista tale certificazione e che sarà compito dell'amministrazione verificare la correttezza di quanto riportato

D: E' necessario ripresentare i titoli già in precedenza valutati?
R: No! viene espressamente indicato all'Art.4 comma 4 del Decreto che è ammesso "il rinvio al punteggio già conseguito nelle previgenti graduatorie d'istituto..."

D: E' obbligatorio avvalersi del punteggio già acquisito p e possibile chiedere una nuova valutazione dell'intera documentazione artistica?
R: Dire che la norma sia chiara è difficile. L'intenzione del legislatore pare essere quella di evitare alle commissioni provinciali di dover rifare una mole spesso eccessiva di lavoro. L'inserimento quindi della possibilità di mantenere il punteggio anche in caso di spostamento di provincia pare dettato da questa esigenza. Il testo del decreto, però, non sembra imporre tale modalità in quanto il testo esatto è: "Per tali aspiranti è ammesso, ...." non è obbligatorio. Una possibilità quindi non un obbligo, anche se immagino che non mancheranno in proposito interpretazioni differenti.

D: Come inserire i titoli visto che lo spazio non è sufficiente?
R: in fondo alla pagina 4 viene esplicitamente indicato che è possibile inserire in allegato tali titoli. E' inoltre prevista l'indicazione nella medesima pagina del numero dei titoli complessivo di cui si richiede la valutazione e nella pagina seguente (Pag 5) devono essere riportati nelle rispettive caselle il numero di titoli per ogni specificità. E' buona norma essere particolarmente ordinati nel mettere i titoli in ordine e nel predisporne una precisa distinta al fine di semplificare il lavoro delle commissione e di evitare che possa essere involontariamente perduto e quindi non valutato qualche titolo.